(Pubblicata nella Gazz. Uff.
n.39 del 17 febbraio 1992)
Art. 1 Finalità
- La Repubblica:
- garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di
libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la
piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società
- previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima
autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata
alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti
civili, politici e patrimoniali;
- persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta
da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi
e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della
persona handicappata;
- predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e
di esclusione sociale della persona handicappata.
Art. 2 Principi generali
- La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di
diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.
Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3 Soggetti aventi diritto
- E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa
e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione;
- La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in
suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della
minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla
efficacia delle terapie riabilitative;
- Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute
di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici;
- La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi
internazionali.
Art. 4 Accertamento dell'handicap
- Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla
necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità
complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono
effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni
mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n.295, che
sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
Art. 5 Principi generali per i diritti della persona
handicappata
- La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia
e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite
attraverso i seguenti obiettivi:
- sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica,
psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi
finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in
particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando
la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti
partecipi e consapevoli della ricerca;
- assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale
precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
- garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici
riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze
scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il
mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e
sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
- assicurare alla famiglia della persona handicappata
un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la
comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di
recupero e di integrazione della persona handicappata nella società
- assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi
socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e
della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità
- assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi
di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per
evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione
o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
- attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli
interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della
persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione
con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di
programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato
sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o
familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi
strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi
economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al presente articolo;
- promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di
associazioni, iniziative permanenti di informazione e di
partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura
degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne
è colpito;
- garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei
anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
- promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di
esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti
dalla presente legge.
Art. 6 Prevenzione e diagnosi precoce
- Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e
precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione
sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni.
- Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di
cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive:
- l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle
cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in
fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo
neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi
che svolgono tali funzioni;
- l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e
dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
- l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di
lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni
congenite e patologie invalidanti;
- i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e
precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono
essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di
neuromotulesioni;
- il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e
la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la
prevenzione delle loro conseguenze;
- l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a
rischio;
- nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi
precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per la
individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo
congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le
modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate
con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo
5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti
possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori
congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta
la popolazione neonatale;
- un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin
dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori
degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare
l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e
con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo
giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal
compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un
libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui
all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono
riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia
sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
- gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di
controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli
infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare
riferimento agli incidenti domestici.
- Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma
di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la
rosolia.
Art. 7 Cura e riabilitazione
- La cura e la riabilitazione della persona handicappata si
realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali
integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona
handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap,
coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio
sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate,
assicura:
- gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della
persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi
e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi
ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo
8, comma 1, lettera l);
- la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature,
protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle
menomazioni.
- Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui
servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
Art. 8 Inserimento ed integrazione sociale
- L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata
si realizzano mediante:
- interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza
sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo
economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona
handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
- servizi di aiuto personale alla persona handicappata in
temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
- interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici
e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e
architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
- provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione
e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla
disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non
docente;
- adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi
educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
- misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del
lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di
lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
- provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di
trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti
specifici;
- affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
- organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e
analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per
favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona
handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione
familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
- istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed
educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di
rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o
permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo
scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano
idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed
estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con
l'azione della scuola.
Art. 9 Servizio di aiuto personale
- Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai
comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o
permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile
attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o
altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le
possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il
servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
- Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi
sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può
avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
- coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano
richiesta;
- cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano
richiesta di prestare attività volontaria;
- organizzazioni di volontariato.
- Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve
avere una formazione specifica.
- Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la
disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto
1991, n. 266.
Art. 10 Interventi a favore di persone con handicap in
situazione di gravità
- I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro
unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito
delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla
legge 8 giugno 1990, n.142, possono realizzare con le proprie
ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla
integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla
presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri
socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.
1.bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e
prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui
al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo
familiare.(1)
- Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla
lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il
gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15
e con gli organi collegiali della scuola.
- Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi
finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e
al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per
persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti,
associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di
volontariato iscritte negli albi regionali.
- Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono
essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo
38.
- Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il
funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi
devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei
soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i
servizi pubblici e il volontariato.
- L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti
pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle
comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e
3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo
dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove
localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione,
fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso
effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo
anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica
dell'area.
Art. 11 Soggiorno all'estero per cure
- Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7
del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro
di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il
soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o
strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti
alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla
deroga.
- La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989,
esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli
interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con
atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5,
primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono
disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle
famiglie.
Art. 12 Diritto all'educazione e all'istruzione
- Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento
negli asili nido.
- E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle
istituzioni universitarie.
- L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
- L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può
essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà
derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
- All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità
sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell' alunno
e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla
situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente
rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della
persona handicappata.
- Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale
seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali,
della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti
dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
- I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6
sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della
scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante
il corso di istruzione secondaria superiore.
- Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola,
sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal
fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie
locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori
ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola
statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di
handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza
della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità
scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in
servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto
alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
- Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli
obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche
mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida
di personale esperto.
Art. 13 Integrazione scolastica
- L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni
e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11
maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive
modificazioni, anche attraverso:
- la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con
altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A
tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano
gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono
fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma.
Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
attuazione e verifica congiunti di progetti educativi, riabilitativi
e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di
integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti
che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini
della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
- la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di
ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e
presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio,
anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione
di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
- la programmazione da parte dell'università di interventi
adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano
di studio individuale;
- l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi
professionali ad interpreti da destinare alle università, per
facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
- la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi
frequentate da alunni con handicap.
- Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità
sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze
dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il
recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione
di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti
specializzati.
- Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
- I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono
determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare
un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie
all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
- Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite
attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative
sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di
sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base
del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato.
- Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni
e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei
collegi dei docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'Università sono
garantiti sussidi tecnici e didattici specifici , realizzati anche
attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché
il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti
dalle Università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché
ai commi 5 e 57bis dell'art.16.(2)
Art. 14 Modalità di attuazione dell'integrazione
- Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di
conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti
handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.
399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui
all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della
pubblica istruzione provvede altresì:
- all' attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio
almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
- all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo
il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e
delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione
scolastica individualizzata;
- a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di
scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra
insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo
sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in
tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento
della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo
anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del
collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4,
secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di
classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza
in singole classi.
- I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il
conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole
secondarie, comprendono, nei imiti degli stanziamenti già preordinati
in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti
piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione
degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma
3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione
conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se
l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di
sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel
qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per
l'attività didattica di sostegno.
- La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti
degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente
per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti
facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni
handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole
materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata
legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi
per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli
esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione
all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta
definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n.
341 del 1990.
- L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di
studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi
di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o
istituti specializzati all' uopo convenzionati con le università, le
quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i
relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione
devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di
specializzazione.
- Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n.
341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e
all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
- L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora
manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
- Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni
per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli
enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero
individualizzati.
Art. 15 Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
- Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo
di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore
agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo
14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive
modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti
delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni
delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello
provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei
criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo
di lavoro dura in carica tre anni.
- Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di
primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro
composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti
con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo.
- I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e
proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole
scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie
locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e
l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per
qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in
difficoltà di apprendimento.
- I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da
inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della
giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi
della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli
accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40.
Art. 16 Valutazione del rendimento e prove d'esame
- Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli
insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei
contenuti programmatici di alcune discipline.
- Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti
agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso
dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali.
- Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli
alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più
lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la
presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
- Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami
anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
- Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in
favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento
degli esami universitari, previa intesa col docente della materia e
con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'art.13, comma 6/bis.
E' consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in
relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere
prove equipollenti su proposta del servizio di tutoraggio
specializzato (3) .
5. bis. Le Università, con proprie disposizioni , istituiscono un
docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento,
monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti
l'integrazione nell'ambito dell'Ateneo(4).
Art. 17 Formazione professionale
- Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3,
primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona
handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei
centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che
non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari
l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche
nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale
tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi
individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine
forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
- I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse
capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è
inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi
prelavorativi.
- Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le
persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I
corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando
vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati
all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati
dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978,
nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da
leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni
di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di
attuazione per le attività di formazione professionale di cui
all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
- Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è
rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria
per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo
territoriale.
- Fermo restando quanto previsto in favore delle persone
handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo
comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è
destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in
forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione,
iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla
base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 18 Integrazione lavorativa
- Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo
regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di
servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed
organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire
l'inserimento e l' integrazione lavorativa di persone handicappate.
- Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1, oltre a
quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
- avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o
natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo
II del libro I del codice civile;
- garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del
personale e di efficienza operativa.
- Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento
biennale dell'albo di cui al comma 1.
- I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e
province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con
gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il
Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria
per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.
- Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
- a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate
per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di
attività lavorative autonome;
- a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai
datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro
per l'assunzione delle persone handicappate.
Art. 19 Soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio
- In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del
collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi
applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i
quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in
mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la
valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità
lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione
fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle
commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai
sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline
neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Art. 20 Prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni
- La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi
pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili
necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione
allo specifico handicap.
- Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per
l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21 Precedenza nell'assegnazione di sede
- La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai
due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e
terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,
assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad
altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi
disponibili.
- I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di
trasferimento a domanda.
Art. 22 Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e
privato
- Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è
richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
Art. 23 Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività
sportive, turistiche e ricreative
- L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite
senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio
decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce i protocolli per la concessione
dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate.
- Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza,
l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei
connessi servizi da parte delle persone handicappate.
- Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di
attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva
possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
- Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati
alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
- Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5,
primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
Art. 24 Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche
- Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e
la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive
modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui
alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive
modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236.
- Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai
vincoli di cui alle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni,
nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5
della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il
mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti
alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia
di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può
essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
- Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1,
rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità
alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
- Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le
opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità
del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato
dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e
di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le
opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine
può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della
concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata
redatta da un tecnico abilitato.
- Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista,
l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione
competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.
- La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in
luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla
dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di
agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della
conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
- Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle
quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate
inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o
l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza,
sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire
10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi
professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
- Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo
3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n.
41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di
opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata
per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti
di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
- I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41
del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità
degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e
alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di
semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica
installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
- Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa
depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di
mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per
cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di
ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384.
- I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni
di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971,
all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13
del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale
termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le
disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
Art. 25 Accesso alla informazione e alla comunicazione
- Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce
alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i
servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso
all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante
installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari,
nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
- All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni
per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono
previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone
con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di
svago e la diffusione di decodificatori.
Art. 26 Mobilità e trasporti collettivi
- Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni
dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la
possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle
stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
- I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse
di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone
handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di
trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane,
piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante
la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi
alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto
collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli
enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità
delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati
con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
- Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui
autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli
interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle
strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente
medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base
dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno
un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone
ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.
- Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità
dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti
predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare
alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in
corrispondenza con la loro sostituzione.
Art. 27 Trasporti individuali
- A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o
C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie
locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di
guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20
per cento, a carico del bilancio dello Stato.
- Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono
soppresse le parole:", titolari di patente F" e dopo le parole:
"capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: .
- Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986,
è inserito il seguente: "2-bis. Il beneficio della riduzione
dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al
comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di
guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data
dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido
provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore
aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il
veicolo acquistato".
- Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo
unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo
1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni
delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su
proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.
- Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai
soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il
Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
Art. 28 Facilitazioni per i veicoli delle persone
handicappate
- I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle
persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in
concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati. 2. Il
contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che
deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido
per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29 Esercizio del diritto di voto
- In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i
servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
- Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità
sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione
elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un
adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati
di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1
della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
- Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini
handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di
voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più
di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è
fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha
assolto tale compito.
Art. 30 Partecipazione
- Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di
tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di
consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini
interessati.
Art. 31 Riserva di alloggi
- All'articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la
concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti
autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la
realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di
edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o
acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o
con ridotte o impedite capacità motorie".
- Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma
dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal
comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del
CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle
imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla
base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di
vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di
contributo pubblico.
- Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le
modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e
istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel
campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per
l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a
persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti
figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o
impedite capacità motorie.
- Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità
sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31
dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione
della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo
comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 32 Agevolazioni fiscali
- Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei
casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del
loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del
reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno
superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito
complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per
le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché dalla
documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la
persona da assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del
percipiente.
Art. 33 Agevolazioni
- La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a
tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui
all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che
il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
- I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori
di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre
anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino.
- Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino,
la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché
colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità
parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre
giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a
condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non
sia ricoverata a tempo pieno.
- Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli
previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo
articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli
articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
- Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine
entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede.
- La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può
usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non
può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
- Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche
agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
Art. 34 Protesi e ausili tecnici
- Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore tariffario delle protesi di cui al terzo comma
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono
inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici
che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap
fisico o sensoriale.
Art. 35 Ricovero del minore handicappato
- Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età
presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato,
ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano
le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 36 Aggravamento delle sanzioni penali
- Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e
628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la
persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i
reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia
una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
- Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa
la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'
associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un
suo familiare.
Art. 37 Procedimento penale in cui sia interessata una
persona handicappata
- Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il
Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona
handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di
comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei
procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e
di espiazione della pena.
Art. 38 Convenzioni
- Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle
strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni
riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza
non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per
i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per
l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di
apposite convenzioni.
- I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone
handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o
comunità-alloggio o centri socioriabilitativi senza fini di lucro,
possono erogare contributi che consentano di realizzare tali
iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l)
dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e
delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti,
secondo i principi della presente legge.
Art. 39 Compiti delle regioni
- Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi
e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui
all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari,
sociali e formativo-culturali.
- Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli
enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale
presenti sul territorio (5), nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio:
- a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi
delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza
economica integrativa di competenza dei comuni;
- a definire, mediante gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di
coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni
individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi
sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi
periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le
strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione
professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature,
operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione,
diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
- a definire, in collaborazione con le università e gli istituti
di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative
di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle
attività di cui alla presente legge;
- a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui
all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di
nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la
produzione di sussidi didattici e tecnici;
- a definire le modalità di intervento nel campo delle attività
assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
- a disciplinare le modalità del controllo periodico degli
interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui
all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva
situazione di bisogno;
- a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e
al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
- ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie
degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6,
per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione
lavorativa delle persone handicappate;
- a promuovere programmi di formazione di personale volontario da
realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
- ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei
contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti
pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle
regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni
medesime.
l-bis. a programmare interventi di sostegno alla persona e
familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati
dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare
gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di
assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di
24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui
all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per
periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli
articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso
parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di
programmi previamente concordati;
1-ter. a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una
vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave
limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più
funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili
tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla
persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani
personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con
verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.;(7)
Art. 40 Compiti dei comuni
- I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali
attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e
sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa
regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di
riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi
esistenti.
- Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n.
142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli
interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari,
educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e
l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli
utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste
dallo statuto stesso.
Art. 41 Competenze del Ministro per gli affari sociali
e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
- Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle
Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi
della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di
sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione
della legislazione vigente in materia.
- I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti
la condizione delle persone handicappate sono presentati previo
concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il
Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per
gli atti di carattere generale adottati in materia.
- Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap.
- Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo
presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari
regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle
riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
- Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima
della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge
finanziaria.
- Il Comitato si avvale di:
- tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
- tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti
locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
- cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle
associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2
della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di
promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro
famiglie;
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
- Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle
Amministrazioni in esso rappresentate.;(8)
- Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni
anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo
stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché
sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro
il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza
disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione
della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.
- Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da
una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno
dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da
tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui
uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per
gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica..;
La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le
problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli
emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.(8bis)
Art.41-bis Conferenza nazionale sulle politiche
dell'handicap
- Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la conferenza
unificata di cui al'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e
convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche
dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del
privato sociale che esplicano la loro attività nel campo
dell'assistenza e dell'integrazione sociale delle persone
handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al
Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione vigente ;(9) .
Art.41-ter Progetti sperimentali
- Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina
progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli
articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
- Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, definisce i criteri e le modalità
per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui
al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati
per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo
;(10) .
Art. 42 Copertura finanziaria
- Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli
interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini
handicappati.
- Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla
ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
- A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il
criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato
da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a
situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di
servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave
arretratezza di alcune aree.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti
competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in
favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli
interventi per la prevenzione.
- Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere
incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni
ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità
finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
- E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di
lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun
anno, secondo le seguenti finalità:
- lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle
commissioni di cui all'articolo 4;
- lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero
per cure nei casi previsti dall'articolo 11;
- lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione
dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;
- lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b);
- lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b);
- lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a
interpreti per studenti non udenti nelle università di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera d);
- lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera e);
- lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno
1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole
secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
- lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale
docente prevista dall'articolo 14;
- lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di
lavoro di cui all'articolo 15;
- lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai
servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
- lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la
modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma
1;
- lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le
agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
- lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e
della commissione di cui all'articolo 41;
- lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53
miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento
del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle
province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al
comma 1 del presente articolo.
- All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere
dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in
favore di portatori di handicap".
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43 Abrogazioni
- L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5
febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con
regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo
dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Art. 44 Entrata in vigore
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
* ) In corsivo sono riportate le modifiche apportate
con leggi successive. torna su
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett.
a, L. 21 maggio 1998, n. 162. torna su
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma
1, L. 28 gennaio 1999, n. 17. torna su
(3) Comma sostituito dall'art. 1, comma
1, L. 28 gennaio 1999, n. 17. torna su
(4) Comma caggiunto dall'art. 1, comma
1, L. 28 gennaio 1999, n. 17. torna su
(5) Articolo abrogato dall'art. 2, D.L.
31 maggio 1994, n. 330, convertito in legge 27 luglio 1994, n.
473. torna su
(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c, L. 21
maggio 1998, n. 162. torna su
(7) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1,
lett. d, L. 21 maggio 1998, n. 162. torna su
(8)L'art. 1, comma 21, legge 24
dicembre 1993, n. 537 ha disposto la soppressione dei comitati
interministeriali. torna su
(8bis) L'art. 12, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, ha
attribuito al Dipartimento per gli Affari sociali le funzioni del
soppresso Comitato Nazionale per le politiche dell'handicap. torna su
(9)
Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d, L. 21 maggio 1998, n.
162. torna su
(10) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d, L. 21
maggio 1998, n. 162. torna su
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D.P.R. n.503 del 1996 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
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Legge n.284 del 1997 Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati
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Legge n.68 del 12 marzo 1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Anche conosciuta come legge sul collocamento obbligatorio)
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Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2000 Individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente
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Legge n.138 del 2001 Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici
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