LEGGI UTILI 
Dal 1993 ci occupiamo di
realizzazione e progettazione di
Mappe,
Guide, Percorsi Tattili ed
Indicatori di calpestio
per
non vedenti
ed
Ipovendenti.
Per informazioni telefonare
al 06 44 230 762/386 o scrivere a
info@cssionlus.it
In questa sezione abbiamo inserito alcuni provvedimenti
legislativi che nel nostro Paese regolano l'abbattimento delle
barriere architettoniche e senso percettive negli edifici pubblici o
aperti al pubblico, nonché il settore della disabilità in generale e
di quella visiva in particolare.
LA NORMATIVA ITALIANA
Si ritiene necessario sottolineare l'importanza della puntuale
osservanza della poco conosciuta normativa sulle barriere
percettive per i disabili visivi sotto i seguenti profili:
- Sanzioni previste a carico del progettista, del
responsabile del procedimento, del direttore dei lavori e del
collaudatore ai sensi dell'Art. 24.7 della Legge 104/92.
- Responsabilità del progettista per falsa asseverazione ai
sensi dell'Art. 20, comma 1 e 2 del D.P.R. 503/96, nel caso in cui
nella relazione ivi prevista ometta la precisa indicazione "degli
accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali
previsti" per l'eliminazione delle barriere percettive per i
disabili visivi.
- Possibile declaratoria di nullità ex Art. 1418 C.C dei
contratti di appalto i cui capitolati non prevedano l'eliminazione
delle barriere percettive, con conseguente responsabilità contabile
degli estensori dei capitolati.
- Responsabilità dinanzi alla magistratura contabile per i
danni derivanti dai maggiori oneri conseguenti ad una tardiva messa
a norma di opere eseguite in violazione della normativa
sull'eliminazione delle barriere percettive per i disabili visivi.
Non è da sottovalutare la concreta possibilità che il rispetto
effettivo della normativa innanzi citata venga sollecitato
attraverso l'esercizio, da parte dei singoli interessati e/o delle
relative associazioni di categoria, del diritto di accesso agli atti
contrattuali e agli elaborati tecnici con relative relazioni
illustrative, ai sensi della Legge sulla trasparenza degli atti
amministrativi (L. n. 241 del 1990). In effetti, sono state già
emesse alcune condanne anche penali di pubblici
amministratori in relazione a violazioni di norme in materia di
eliminazione delle barriere percettive.
Il D.P.R. 503/96
Mentre il Legislatore si è occupato da tempo delle barriere
architettoniche per le persone con disabilità motoria, il
convincimento che in tale concetto dovessero rientrare anche le
"barriere percettive" che ostacolano i disabili sensoriali, anche se
già contenuto in testi normativi vecchi di alcuni anni (D.M. 236
del 1989), recentemente è stato ancora più nettamente ribadito e
comincia a farsi strada nell'opinione pubblica e nella mente dei
progettisti.
L'ultimo testo in ordine di tempo che se ne occupa specificamente è
il Regolamento emanato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, di
cui riportiamo qui di seguito i commi che concernono l'argomento
trattato.
Art. 1.2, lettera c): Sono da considerare barriere architettoniche,
e quindi da superare, "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni
che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non
vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi".
Questa norma riproduce letteralmente quanto già disposto dall'Art.
2, A), c) del D.M. del 14 giugno 1989 n. 236 (Ministero dei Lavori
Pubblici).
E' qui da sottolineare il termine "chiunque", che, posto come è in
piena evidenza e in prima posizione, postula che l'utilizzabilità
dei sistemi adottati per fornire le indicazioni necessarie non sia
limitata ai soli soggetti con disabilità, situazione che si avrebbe,
ad esempio, se si volessero installare sistemi di cosiddetta guida
elettronica che, a parte la loro inefficacia, richiedono che
l'utente sia provvisto di speciali apparecchi.
Art. 1.3: "Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi
pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a
quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano
altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro
tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità
e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.
Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in
parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso
pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al
successivo titolo VI".
Art. 1.4: "Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non
soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere
apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la
fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente
regolamento".
Questa norma è particolarmente importante, perché amplia l'obbligo
di garantire la fruibilità anche a quei luoghi per i quali non siano
in corso interventi.
Art. 1.7: “Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da
parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di
opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente
regolamento”.
Art. 4: "I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di
urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere
almeno un percorso accessibile in grado di consentire ... l'uso dei
servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale."
Qui le espressioni utilizzate per individuare le zone e le
situazioni da rendere accessibili sono molto ampie e ricomprendono
praticamente l'intero tessuto urbano. Naturalmente la conoscenza da
parte del progettista delle capacità di orientamento dei disabili
visivi e delle modalità da essi utilizzate per compensare il deficit
sensoriale, può risultare preziosa per limitare gli interventi alle
situazioni che li richiedono in maniera tassativa, prevedendo la
possibilità di utilizzare anche le cosiddette "guide naturali", pur
con la necessaria cautela e nei limiti della loro effettiva
fruibilità da parte dei minorati della vista. Ciò può risultare
particolarmente importante quando gli spazi pubblici di cui si parla
siano costituiti da parchi o giardini.
Inoltre espressioni come "relazioni sociali " e "fruizione
ambientale" dimostrano come la volontà del Legislatore vada ben
oltre la garanzia della fruibilità del servizio primario fornito
dalla struttura di cui si tratta; non sarà quindi sufficiente
guidare il disabile, ad esempio, dall'ingresso della stazione
ferroviaria alla biglietteria e poi ai binari, ma gli si dovrà
consentire di fruire degli altri servizi offerti dalla stazione
(bar, ristorante, cabine telefoniche, sale di attesa o di
intrattenimento, ecc.).
Art. 6. Attraversamenti pedonali: "4. Gli impianti semaforici, di
nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di
avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non
vedenti ..."
Qui il riferimento ai percorsi-guida è indiretto ma ugualmente
pregnante: in ogni caso il disabile visivo per poter usufruire
dell'ausilio del semaforo deve poter individuare la zona di
attraversamento, e a questa quindi deve essere condotto dal
percorso-guida. Inoltre, poichè la segnalazione acustica del verde
semaforico deve essere attivabile mediante la pressione di un
pulsante, il percorso deve consentire al disabile visivo di
individuare proprio la posizione fisica del palo semaforico su cui è
posto il pulsante stesso; d'altra parte la soluzione della
segnalazione acustica solo su richiesta è preferita sia dagli
abitanti della zona che tendono giustamente ad evitare o a contenere
al massimo fonti di inquinamento acustico, sia dagli stessi disabili
visivi, che considerano controproducente e lesivo per la loro
immagine l'uso di sistemi che li discriminino al di là di quanto
strettamente necessario. L'attivazione del segnale acustico mediante
telecomando è assolutamente da evitare, a meno che esso non sia una
possibilità aggiuntiva rispetto al pulsante posto sul palo
semaforico, dato che limita l'utilizzo del semaforo a chi risiede
nella stessa città e quindi se ne può munire.
Art. 7.1: "Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai
punti .... 8.1.10 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14
giugno 1989, n. 236."
Il D.M. richiamato fa obbligo di segnalare l'inizio e la fine delle
scale con apposite strisce tattili riconoscibili dai non vedenti,
poste ad almeno 30 cm dalle scale stesse.
Art. 13.3: "Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi
edifici, il necessario requisito di accessibilità si considera
soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio
fruibile anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale."
L'importanza di questa norma balza evidente solo che si pensi a zone
come i complessi ospedalieri o le città universitarie, nei cui
viali, in mancanza di un percorso-guida, sarebbe veramente difficile
orientarsi per chi non vede o vede male.
Art. 20.1: "Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le
soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per
garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente
regolamento."
Art. 20.2: "Al fine di consentire una più chiara valutazione di
merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una
relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni
progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle
barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed
impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo."
La legge 104/92
Anche se nella cosiddetta "Legge-quadro sull'handicap" (legge 5
febbraio 1992, n. 104) non è impiegato il termine "non vedenti",
all'Art. 1.3 viene chiarito che tale legge si applica anche a chi
presenta una minorazione sensoriale e tale espressione comprende
proprio la disabilità visiva.
Per tale motivo riportiamo qui alcuni comma dell'Art. 24,
particolarmente significativi.
24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
"5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, L. 28 febbraio 1986,
n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista,
l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche spetta
all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di
approvazione del progetto.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,
nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile
l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono
dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei
lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o
l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con
l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione
dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a
sei mesi.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n.
41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative
all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la
circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa
depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di
mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per
cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di
ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384. "
Il D.M. 236/89
Con riferimento agli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata, e sia per gli spazi interni
che per quelli esterni a tali edifici, fin dal 1989 è stato emanato
un Decreto ministeriale contenente le prescrizioni tecniche minime
da seguire per conseguire l'eliminazione delle barriere
architettoniche e percettive.
Sono previsti tre gradi di interventi a seconda della destinazione
dell'edificio o di parte di esso: quelli più complessi, per
assicurare l'accessibilità, e quelli meno importanti che assicurano
soltanto la visitabilità o la futura adattabilità del manufatto.
Per comodità del lettore riportiamo qui soltanto le norme
specificamente rivolte a tutelare i disabili visivi che sono le meno
conosciute e quasi sempre trascurate dai progettisti, dai direttori
dei lavori e dai collaudatori.
Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
(Estratto delle norme specifiche concernenti i non vedenti e gli
ipovedenti) Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli
ipovedenti e per i sordi.
3.2 L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se
esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di
persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali; b) le
parti comuni.
3.3 Devono inoltre essere accessibili:
a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia
residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per
ogni intervento.
b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle
scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive; gli
edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul
collocamento obbligatorio , secondo le norme specifiche di cui al
punto 4.5.
3.4 Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve
essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:
b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto
o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e
in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si
intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre
a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita
inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi
previsti, quali la biglietteria e il guardaroba; c) nelle unità
immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della
visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi
comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al
soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui
all'art.5, sono accessibili; d) nelle unità immobiliari sedi di
culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se
almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni
religiose è accessibile;
e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il
requisito di visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui
sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in
rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal
caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un
servizio igienico.
Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di
superficie netta inferiore ai 250 mq, il requisito della
visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di
relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino
entra in rapporto con la funzione ivi svolta; f) nei luoghi di
lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla
normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia
soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.
g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli
plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia
soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.
4.1.1 Porte
sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre
devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non
ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la
sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili
mediante l'apposizione di opportuni segnali. 4.1.10 Scale
6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per
i non vedenti. (Per le specifiche vedi 8.1.10).
4.2.1 Percorsi
Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere
opportunamente segnalate anche ai non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.2.1).
4.3 Segnaletica
Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono
essere istallati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili,
cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione
degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione
sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di
persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i
cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale
di accessibilità di cui all'art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.
I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono
essere facilmente leggibili.
Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una
adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte
ed i percorsi necessari per raggiungerle.
Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per
dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in
Braille.
Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di
riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in
posizione adeguata. In generale, ogni situazione di pericolo deve
essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e
mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.
4.5 Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento
obbligatorio Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al
collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si
considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori
produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico
per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre
garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi
ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.
4.6 Raccordi con la normativa antincendio
Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la
visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione
degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i
rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrà essere
preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti
normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in "compartimenti
antincendio" piuttosto che l'individuazione di "sistemi di via
d'uscita" costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle
persone con ridotta o impedita capacità motoria.
La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro
statico" così come definito dal D.M. 30 novembre 1983, recante
"termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni
incendi" pubblicato su G.U. n. 339 del 12.12.1983 deve essere
effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente
distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente
raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove
attendere i soccorsi.
8.1.10 Scale
Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque
percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm
dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine
della rampa. 8.1.12 Ascensore
I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e
le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera
esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in
caratteri Braille. Si deve prevedere la segnalazione sonora
dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile
ribaltabile con ritorno automatico.
8.2.1 Percorsi
Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono
esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o
elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di
infortunio ad una persona in movimento.
1.3.4 La legge 41/86 Un'altra norma, ancora precedente, che aveva lo
scopo di evitare l'esecuzione di opere in cui fossero presenti delle
barriere architettoniche, è quella contenuta nella legge finanziaria
28 febbraio 1986 n. 41. Essa fa riferimento alla regolamentazione
contenuta in un D.P.R. del 1978 che è stato poi sostituito dal
recente D.P.R. 503/96. Art. 32 comma 20: "Non possono essere
approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere
pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384 in materia di
superamento delle barriere architettoniche. Non possono essere
altresì erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici contributi o
agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le
norme di cui al medesimo Decreto.
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Gruppo
di Coordinamento per la mobilità autonoma dei disabili visivi:
Eliminazione delle barriere architettoniche
percettive per i disabili visivi (D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e
Legge 104/92)
Spesso il mancato rispetto della normativa in oggetto, in
particolare di quella per i disabili visivi, è dovuto soprattutto
alla non completa conoscenza di essa da parte degli Uffici tecnici,
ma anche alla scarsa informazione sulle soluzioni pratiche che
devono essere adottate in conformità a quanto si fa in altri Comuni,
da Ferrovie dello Stato e da Poste Italiane S.p.A. per le rispettive
competenze. Va quindi sottolineata la necessità che, oltre alle
barriere fisiche, vengano eliminate anche le barriere percettive o
sensoriali, installando le piastrelle o, ancora meglio, incollando
le strisce in gomma, contenenti i codici tattili necessari ai non
vedenti per "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle
fonti di pericolo", così come stabilito dall'Art. 1.2 lettera c) del
D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503. Ciò riguarda anche i rifacimenti di
pavimentazioni all'interno degli edifici pubblici o aperti al
pubblico, nei quali è possibile risolvere il problema col semplice
incollaggio di apposite bande gommate conformi al linguaggio Loges
sul pavimento preesistente. L'obbligatorietà di tali interventi
comporta che la loro mancata progettazione e realizzazione produce
la responsabilità personale del progettista, del direttore dei
lavori e del responsabile del procedimento (Art. 24.7 legge 104/92).
Inoltre, la mancata installazione dei segnali di "pericolo" e di
"pericolo valicabile", in caso di incidente, può essere fonte di
responsabilità anche penale. Ciò concerne in particolare gli
attraversamenti pedonali e soprattutto gli scivoli doverosamente
realizzati per favorire gli spostamenti dei disabili motori; essi
infatti, in mancanza della necessaria segnalazione tattile di
"pericolo valicabile", costituiscono una grave insidia per
l'incolumità dei disabili visivi, i quali possono venirsi a trovare,
senza accorgersene, nella carreggiata stradale (v. D.M: 236/1989,
Art. 4.2.1 e sentenza 11960, Corte di cassazione, Sez. penale IV,
21/3/2007, secondo cui in caso di incidente, la mancanza di percorsi
tattili è causa di responsabilità dell'Amministrazione). Gli
interventi necessari concernono in sintesi la segnalazione, mediante
gli appositi codici tattili Loges in piastrelle di
granito-gres o di gomma speciale anche per esterni, inserite o
sovrapposte alla pavimentazione, degli attraversamenti pedonali e
dei semafori acustici, delle fermate dei mezzi di trasporto e della
direzione da tenere in zone ampie in cui manchino indicazioni di
altro tipo idonee a favorire l'orientamento di chi non vede. Anche
gli interni di edifici pubblici o aperti al pubblico vanno dotati
dei necessari segnali tattili, che guidino il non vedente fino alle
varie possibili destinazioni, e delle mappe tattili a rilievo con la
codificazione standard. Ciò è particolarmente importante per tutti
gli uffici pubblici, gli ambulatori, le scuole e i centri anziani.
Non va poi dimenticato l'obbligo di dotare tutti gli impianti
semaforici di nuova installazione o di sostituzione, dei dispositivi
acustici conformi alla norma C.E.I. 214-7 e omologati dal competente
Ministero. La loro attivazione deve avvenire mediante pulsante posto
sul palo semaforico, la cui localizzazione da parte dei non vedenti
avviene mediante la pista tattile, con l'apposito codice rettilineo,
che deve condurre accanto al palo stesso. Tale tipologia di
interventi con il linguaggio Loges è stata adottata dal Comune di
Roma e già realizzata e in ulteriore continua attuazione in molte
migliaia di luoghi, sui marciapiedi e nelle piazze di numerose
città, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie e delle linee
metropolitane, come anche nelle A.S.L., negli Uffici postali e in
altri uffici pubblici, anche in Grecia e in altri Paesi. Si
sottolinea che per le nuove opere non è ammissibile invocare la
scarsità dei fondi per evadere gli obblighi di legge in materia,
dato che le piastre tattili vanno calcolate nel costo delle opere
stesse, alla pari degli altri materiali necessari. Per la messa a
norma delle opere eseguite negli anni passati, i fondi possono
essere reperiti sulla base dell'art. 24.10 della legge 104/1992, o
utilizzando la percentuale prevista degli oneri di urbanizzazione.
Poiché il D.M. 236/1989 impone l'adozione di questi accorgimenti per
i non vedenti e gli ipovedenti anche nelle strutture private aperte
al pubblico, gli Uffici tecnici sono tenuti a verificare che nei
progetti a loro presentati siano inseriti anche tali accorgimenti,
prima di rilasciare le relative autorizzazioni e i certificati di
agibilità.
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Gruppo
di Coordinamento per la mobilità autonoma dei disabili visivi:
Requisiti di un impianto di ascensore ai
fini della completa accessibilità per non vedenti ed ipovedenti.
Si premette che in linea di
massima i disabili visivi che non abbiano altre minorazioni
aggiuntive preferiscono utilizzare altri sistemi di spostamento
verticale, quali le scale mobili o, per brevi tratti, anche le
scale fisse.
Conseguentemente, è
opportuno che i percorsi tattili conducano sia all’ascensore che
alle scale. Affinché un impianto di ascensore sia accessibile
autonomamente da parte di un non vedente o di un ipovedente, esso
deve presentare i seguenti requisiti:
- La pulsantiera deve
essere contrassegnata con numeri e lettere in braille e in caratteri
ingranditi e a rilievo per gli ipovedenti e per i non vedenti che
non conoscono il braille.
- Pur tenendo
presenti le esigenze di chi utilizza una sedia a ruote, la parte
inferiore della pulsantiera non deve trovarsi al di sotto di 100 cm
dal pavimento, dato che altrimenti il cieco dovrebbe piegare le
ginocchia per poter utilizzare i polpastrelli.
- Sono assolutamente
da escludersi le pulsantiere con tasti a sfioramento, dato che per
individuarli un cieco li attiverebbe tutti.
- Il pulsante esterno
deve prenotare la chiamata anche se l’ascensore è in movimento (dato
che un cieco non può vedere la luce spia); sarebbe opportuno un beep
di conferma dell’avvenuta prenotazione, anche per essere sicuri che
l’ascensore sia funzionante.
- Se i piani sono più
di due, deve essere previsto l’annuncio vocale del numero o della
denominazione del piano raggiunto, con l’eventuale aggiunta di altre
indicazioni sui servizi presenti a quel piano.
- All’esterno
dell’ascensore, in prossimità del pulsante di chiamata e ad
un’altezza compresa fra cm 140 e 170, deve essere applicata una
targa tattile e visiva che informi sulle destinazioni o sui servizi
che si raggiungono ai vari livelli.
- Tutte le
informazioni sopra previste devono essere scritte in braille, in
caratteri visivi ingranditi e con contrasto di luminanza rispetto al
fondo e in rilievo.
Le lettere a rilievo
devono avere uno spessore costante e dimensioni idonee per
l’esplorazione aptica, in conformità con la norma UNI 8207 sulla
segnaletica grafica per i viaggiatori.
- L’ascensore deve
essere raggiungibile per mezzo della pista tattile, altrimenti non
può considerarsi accessibile.
- All’interno della
cabina deve essere presente un citofono per comunicazioni di
emergenza con il personale di sorveglianza.
- La cabina deve
essere dotata di un’illuminazione adeguata.
- Nei luoghi nei
quali transitano abitualmente stranieri sarebbe auspicabile che le
scritte e gli avvisi vocali fossero espressi anche in inglese.
- Nei grandi impianti,
se possibile, per ragioni di sicurezza, valide per chiunque, ma
particolarmente importanti per i disabili visivi, la cabina dovrebbe
essere controllata mediante un impianto di televisione a circuito
chiuso.
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Criteri generali per l’eliminazione delle barriere
percettive nelle strutture ospedaliere (D.M. 236/89, D.P.R.
503/96 e Legge 104/92, Art. 24.7)
Premesso che:
- la normativa vigente impone l’eliminazione delle barriere
architettoniche e percettive negli edifici pubblici o aperti al
pubblico (Art. 1.2.c D.P.R. 503/96);
- oltre a garantire l’accessibilità ai pazienti disabili o ai
possibili visitatori disabili, lo stesso diritto compete ai
dipendenti disabili (fisioterapisti, centralinisti, ecc.);
- anche episodicamente, parti di tali edifici possono essere
destinate ad ospitare convegni o conferenze, cui possono prendere
parte persone disabili;
Allo scopo di uniformare gli interventi di messa a norma degli
edifici ospedalieri, si ritengono necessari in via generale i
seguenti interventi, salvo accertamenti specifici relativi alle
singole strutture e salvo le diverse competenze derivanti dalle
diverse proprietà dei suoli:
- Segnali tattili che facilitino il percorso tra la fermata dei
mezzi pubblici di trasporto e l’ingresso della struttura.
- Sonorizzazione dell’eventuale semaforo pedonale presente in
prossimità dell’ingresso della struttura.
- Sbarramento sul marciapiede esterno con le apposite piastrelle in
granito-grès di “percorso rettilineo” per segnalare l’ingresso
medesimo;
- Percorso tattile che congiunga l’eventuale cancello d’ingresso con
la porta dell’edificio vero e proprio.
- Almeno una mappa tattile per ogni piano dell’edificio; ogni mappa
dovrà indicare i luoghi di uso comune, come sotto indicati, e la
posizione dell’eventuale uscita di emergenza.
- Percorso tattile che congiunga la porta d’ingresso con tutti i
corpi scale e gli ascensori dell’edificio.
- Gli ascensori devono possedere i requisiti di accessibilità
indicati nello specifico documento.
- Percorso tattile che raggiunga le stanze destinate agli uffici,
agli ambulatori e ai vari reparti, qualora non siano presenti
efficaci guide naturali; in quest'ultimo caso (ad esempio un
corridoio stretto e privo di ostacoli lungo i muri) uno sbarramento
di piastrelle con i canaletti del codice rettilineo deve indicare la
porta di ingresso nei vari locali.
- Segnali di pericolo valicabile in cima alle scale e di
attenzione/servizio alla base delle medesime, anche se non comprese
in un percorso tattile (Art. 7.1 D.P.R. 503/96).
- Segnali per l’individuazione dei servizi igienici.
- Piccola mappa tattile all’esterno dei servizi igienici H, con la
disposizione interna dei sanitari.
- Percorso tattile per raggiungere il locale ove è collocato il
centralino telefonico.
- Percorso tattile per raggiungere l'uscita di emergenza o il luogo
statico sicuro (utile anche per le persone normodotate in situazioni
emergenziali di scarsa visibilità).
- Segnalazione a terra, mediante gli appositi codici tattili, degli
altri apparecchi di servizio eventualmente presenti all'interno
dell'edificio (telefoni pubblici, macchine distributrici di bevande,
ecc.).
- Cartellini con scritte in braille e a grandi lettere in rilievo,
da apporre accanto o sulla porta dei locali; tali cartellini
dovranno:
a) riportare la destinazione della stanza sulla cui porta sono
collocati;
b) essere posizionati ad un'altezza da terra compresa fra cm 120 e
140.
- Scelta delle soluzioni di illuminotecnica e dei colori delle
pareti e degli arredi in funzione delle esigenze di sufficiente
contrasto di luminanza proprie delle persone ipovedenti.
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Gruppo di
Coordinamento per la mobilità autonoma dei disabili visivi:
Criteri generali per l’eliminazione delle barriere
percettive negli edifici scolastici (D.M. 236/89, D.P.R.
503/96 e Legge 104/92)
Premesso che:
- la normativa vigente impone l’eliminazione delle barriere
architettoniche e percettive negli edifici pubblici o aperti al
pubblico a prescindere dal fatto che attualmente in essi siano
presenti persone con disabilità;
- oltre alla possibilità di presenza attuale o futura di allievi
disabili, è necessario tener presente la possibilità che in tali
edifici debbano accedere insegnanti disabili o genitori disabili;
- anche episodicamente, tali edifici possono essere destinati ad
ospitare riunioni, assemblee o conferenze, cui possono prendere
parte persone disabili; allo scopo di uniformare gli interventi di
messa a norma negli edifici scolastici di competenza del Comune, si
ritengono necessari in via generale i seguenti interventi:
- sonorizzazione dell’eventuale semaforo pedonale presente in
prossimità dell’ingresso della scuola;
- sbarramento sul marciapiede esterno con le apposite piastrelle in
granito-grés del codice di percorso rettilineo del linguaggio LOGES
per segnalare l’ingresso medesimo;
- percorso tattile sul pavimento che congiunga l’eventuale cancello
d’ingresso con la porta dell’edificio scolastico vero e proprio;
- almeno una mappa tattile per ogni piano dell’edificio; ogni mappa
dovrà indicare i luoghi di uso comune, come sotto indicati, e la
posizione dell’eventuale uscita di emergenza;
- percorso tattile che congiunga la porta d’ingresso con tutti i
corpi scale e gli ascensori dell’edificio;
- percorso tattile che raggiunga le stanze destinate agli uffici e a
servizi comuni (presidenza, segreteria, aula informatica, palestra,
spogliatoi, ecc.), qualora queste non siano raggiungibili per mezzo
di affidabili guide naturali;
- segnali di pericolo valicabile in cima alle scale e di servizio
alla base delle medesime, anche se non comprese in un percorso
tattile (Art. 7.1 D.P.R. 503/96);
- segnali per l’individuazione dei servizi igienici;
- piccola mappa tattile all’esterno dei servizi igienici;
- percorso tattile per raggiungere l’uscita di emergenza o il luogo
statico sicuro (utile anche per le persone normodotate in situazioni
emergenziali di scarsa visibilità);
- segnalazione a terra, mediante gli appositi codici tattili, sempre
del linguaggio LOGES, degli altri apparecchi di servizio
eventualmente presenti all’interno dell’edificio (telefono pubblico,
macchine distributrici di bevande, ecc.);
- cartellini con scritte in braille ed in large print, da apporre
sulla porta dei locali di uso comune, come sopra individuati; tali
cartellini dovranno:
a) riportare il nome della stanza sulla cui porta sono affissi;
b) essere posizionati ad un’altezza da terra compresa fra cm 120 e
140;
- scelta delle soluzioni di illuminotecnica e dei colori delle
pareti e degli arredi in funzione delle esigenze di persone
ipovedenti, su indicazione di esperti in materia.
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Requisiti dei dispositivi acustici per non vedenti collegati agli
impianti semaforici.
A norma dell’Art. 6.4 del D.P.R. 24 luglio 1996 n.503, tutti gli
impianti semaforici nuovi o di sostituzione devono essere dotati di
segnalatori acustici. Circa le modalità realizzative, il
Sottocomitato C.E.I., con la partecipazione di esponenti delle
Associazioni di non vedenti, ha elaborato la norma 214-7, destinata
ad uniformare le caratteristiche tecniche e funzionali dei semafori
acustici, stabilendo, fra l’altro, le seguenti regole:
a) Sono da adottare sistemi che non emettono segnali sonori in
continuazione, ma solo su richiesta, onde evitare di aggravare
l’inquinamento acustico. Sono infatti numerosissimi i casi di
disattivazione a seguito delle proteste dei residenti o di
danneggiamento doloso del segnalatore acustico quando questo è a
funzionamento continuo. D'altra parte gli unici dispositivi
omologati dal competente Ministero rispettano tale requisito.
b) Il palo semaforico deve essere dotato di un pulsante di richiesta
della segnalazione acustica, alla cui pressione deve corrispondere
un “beep” di conferma.
c) E’ opportuno che il pulsante non sporga rispetto al palo o alla
scatola in cui è contenuto l’apparecchio, per rendere più difficili
eventuali atti vandalici, e che sia il più possibile mimetizzato per
evitare che venga attivato per sbaglio o per gioco; esso deve anzi
essere posto nella faccia inferiore della scatola, differenziandone
la superficie rispetto all’intorno con apposita puntinatura.
d) Per consentire ai disabili visivi di individuare la posizione del
semaforo e del relativo pulsante, il marciapiede va sbarrato con una
striscia di piastrelle in granito-grès del linguaggio tattile LOGES,
recante i canaletti-guida, che conduca accanto al palo semaforico,
sul lato di questo più prossimo al pulsante di attivazione, a una
distanza di circa 40 cm dal medesimo. Naturalmente la scatola di
comando del segnalatore acustico deve essere posta sul lato del palo
che consente di effettuare l’attraversamento all’interno della zona
zebrata.
e) Se si tratta di un impianto semaforico con prenotazione del
verde, il pulsante destinato a tale scopo per i normovedenti va
collocato su un fianco del contenitore, quello opposto al lato di
contatto con il palo semaforico, mentre il pulsante per i non
vedenti va posto nella faccia inferiore del contenitore e in questo
caso deve avere la doppia funzione di prenotazione del verde e del
suono.
f) Sarebbe opportuno che sulla piastra che supporta il pulsante
fosse riprodotta in rilievo una freccia indicante la direzione
dell’attraversamento, sopra la quale fosse scritto in caratteri
braille e in caratteri ingranditi e in rilievo (per gli ipovedenti)
il nome della via o piazza che si raggiunge effettuando
l’attraversamento. Ciò costituirebbe una indicazione utile anche per
tutti i cittadini e soprattutto per i turisti.
g) Il tono impiegato deve essere ad 800 hertz e trillato per
renderlo meglio distinguibile da altri suoni provenienti dal
traffico veicolare e si deve adeguare automaticamente al rumore di
fondo, superandolo almeno di 5/10 dB.
h) Per migliorare le possibilità di discriminazione fra il segnale
emesso dal palo semaforico di partenza rispetto a quello emesso dal
palo di arrivo e agevolare l’orientamento del non vedente, i due
segnali devono essere opportunamente sfasati.
i) Non deve essere ammessa l’attivazione del sistema in via
esclusiva mediante telecomando o altro sistema che limiti l’accesso
ai soli possessori di un qualunque strumento esterno; ciò può essere
consentito solo in aggiunta e mai in sostituzione dell’attivazione a
pulsante. Altrimenti i non vedenti che non fossero muniti di
telecomando, ad esempio perché provenienti da altre città o
semplicemente perché esso ha cessato improvvisamente di funzionare,
non potrebbero utilizzare il semaforo. Lo stesso dicasi per le
persone anziane con deficit visivo e per coloro che presentano
disturbi della sfera attentiva.
l) L’impiego di voci sintetizzate con messaggi informativi risulta
sicuramente utile in aggiunta alle segnalazioni acustiche sopra
indicate e stabilite dal Codice della Strada; è comunque opportuno
ridurre al minimo indispensabile la durata dei messaggi vocali.
Pagina aggiornata il 12 Luglio 2007
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Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici
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Individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente |
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Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Anche conosciuta come legge sul collocamento obbligatorio) |
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Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati |
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D.P.R. n.
503 del 24 luglio 1996
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Regolamento recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici |
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Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate |
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Disciplina delle cooperative sociali |
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Legge-quadro sul volontariato |
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Legge n.104 del 5 febbraio 1992
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
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D.P.R. n.503 del 24 luglio 1996
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
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Legge n.284 del 28 agosto 1997
Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati
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Legge n.68 del 12 marzo 1999
Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Anche conosciuta come legge sul collocamento obbligatorio)
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Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2000
Individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente
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Legge n.138 del 3 aprile 2001
Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici
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