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Dal 1993 ci occupiamo di realizzazione e progettazione di

Mappe, Guide, Percorsi Tattili ed Indicatori di calpestio

per non vedenti ed Ipovendenti.

 

Per informazioni telefonare al 06 44 230 762/386 o scrivere a info@cssionlus.it

 

In questa sezione abbiamo inserito alcuni provvedimenti legislativi che nel nostro Paese regolano l'abbattimento delle barriere architettoniche e senso percettive negli edifici pubblici o aperti al pubblico, nonché il settore della disabilità in generale e di quella visiva in particolare.

 

LA NORMATIVA ITALIANA

Si ritiene necessario sottolineare l'importanza della puntuale osservanza della poco conosciuta normativa sulle barriere percettive per i disabili visivi sotto i seguenti profili:

- Sanzioni previste a carico del progettista, del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori e del collaudatore ai sensi dell'Art. 24.7 della Legge 104/92.

- Responsabilità del progettista per falsa asseverazione ai sensi dell'Art. 20, comma 1 e 2 del D.P.R. 503/96, nel caso in cui nella relazione ivi prevista ometta la precisa indicazione "degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti" per l'eliminazione delle barriere percettive per i disabili visivi.

- Possibile declaratoria di nullità ex Art. 1418 C.C dei contratti di appalto i cui capitolati non prevedano l'eliminazione delle barriere percettive, con conseguente responsabilità contabile degli estensori dei capitolati.

- Responsabilità dinanzi alla magistratura contabile per i danni derivanti dai maggiori oneri conseguenti ad una tardiva messa a norma di opere eseguite in violazione della normativa sull'eliminazione delle barriere percettive per i disabili visivi.

Non è da sottovalutare la concreta possibilità che il rispetto effettivo della normativa innanzi citata venga sollecitato attraverso l'esercizio, da parte dei singoli interessati e/o delle relative associazioni di categoria, del diritto di accesso agli atti contrattuali e agli elaborati tecnici con relative relazioni illustrative, ai sensi della Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi (L. n. 241 del 1990). In effetti, sono state già emesse alcune condanne anche penali di pubblici amministratori in relazione a violazioni di norme in materia di eliminazione delle barriere percettive.



Il D.P.R. 503/96

Mentre il Legislatore si è occupato da tempo delle barriere architettoniche per le persone con disabilità motoria, il convincimento che in tale concetto dovessero rientrare anche le "barriere percettive" che ostacolano i disabili sensoriali, anche se già contenuto in testi normativi vecchi di alcuni anni (D.M. 236 del 1989), recentemente è stato ancora più nettamente ribadito e comincia a farsi strada nell'opinione pubblica e nella mente dei progettisti.

L'ultimo testo in ordine di tempo che se ne occupa specificamente è il Regolamento emanato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, di cui riportiamo qui di seguito i commi che concernono l'argomento trattato.

Art. 1.2, lettera c): Sono da considerare barriere architettoniche, e quindi da superare, "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi".

Questa norma riproduce letteralmente quanto già disposto dall'Art. 2, A), c) del D.M. del 14 giugno 1989 n. 236 (Ministero dei Lavori Pubblici).

E' qui da sottolineare il termine "chiunque", che, posto come è in piena evidenza e in prima posizione, postula che l'utilizzabilità dei sistemi adottati per fornire le indicazioni necessarie non sia limitata ai soli soggetti con disabilità, situazione che si avrebbe, ad esempio, se si volessero installare sistemi di cosiddetta guida elettronica che, a parte la loro inefficacia, richiedono che l'utente sia provvisto di speciali apparecchi.

Art. 1.3: "Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI".

Art. 1.4: "Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento".

Questa norma è particolarmente importante, perché amplia l'obbligo di garantire la fruibilità anche a quei luoghi per i quali non siano in corso interventi.

Art. 1.7: “Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento”.

Art. 4: "I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire ... l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale."

Qui le espressioni utilizzate per individuare le zone e le situazioni da rendere accessibili sono molto ampie e ricomprendono praticamente l'intero tessuto urbano. Naturalmente la conoscenza da parte del progettista delle capacità di orientamento dei disabili visivi e delle modalità da essi utilizzate per compensare il deficit sensoriale, può risultare preziosa per limitare gli interventi alle situazioni che li richiedono in maniera tassativa, prevedendo la possibilità di utilizzare anche le cosiddette "guide naturali", pur con la necessaria cautela e nei limiti della loro effettiva fruibilità da parte dei minorati della vista. Ciò può risultare particolarmente importante quando gli spazi pubblici di cui si parla siano costituiti da parchi o giardini.

Inoltre espressioni come "relazioni sociali " e "fruizione ambientale" dimostrano come la volontà del Legislatore vada ben oltre la garanzia della fruibilità del servizio primario fornito dalla struttura di cui si tratta; non sarà quindi sufficiente guidare il disabile, ad esempio, dall'ingresso della stazione ferroviaria alla biglietteria e poi ai binari, ma gli si dovrà consentire di fruire degli altri servizi offerti dalla stazione (bar, ristorante, cabine telefoniche, sale di attesa o di intrattenimento, ecc.).

Art. 6. Attraversamenti pedonali: "4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti ..."

Qui il riferimento ai percorsi-guida è indiretto ma ugualmente pregnante: in ogni caso il disabile visivo per poter usufruire dell'ausilio del semaforo deve poter individuare la zona di attraversamento, e a questa quindi deve essere condotto dal percorso-guida. Inoltre, poichè la segnalazione acustica del verde semaforico deve essere attivabile mediante la pressione di un pulsante, il percorso deve consentire al disabile visivo di individuare proprio la posizione fisica del palo semaforico su cui è posto il pulsante stesso; d'altra parte la soluzione della segnalazione acustica solo su richiesta è preferita sia dagli abitanti della zona che tendono giustamente ad evitare o a contenere al massimo fonti di inquinamento acustico, sia dagli stessi disabili visivi, che considerano controproducente e lesivo per la loro immagine l'uso di sistemi che li discriminino al di là di quanto strettamente necessario. L'attivazione del segnale acustico mediante telecomando è assolutamente da evitare, a meno che esso non sia una possibilità aggiuntiva rispetto al pulsante posto sul palo semaforico, dato che limita l'utilizzo del semaforo a chi risiede nella stessa città e quindi se ne può munire.

Art. 7.1: "Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti .... 8.1.10 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236."

Il D.M. richiamato fa obbligo di segnalare l'inizio e la fine delle scale con apposite strisce tattili riconoscibili dai non vedenti, poste ad almeno 30 cm dalle scale stesse.

Art. 13.3: "Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale."

L'importanza di questa norma balza evidente solo che si pensi a zone come i complessi ospedalieri o le città universitarie, nei cui viali, in mancanza di un percorso-guida, sarebbe veramente difficile orientarsi per chi non vede o vede male.

Art. 20.1: "Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento."

Art. 20.2: "Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo."

La legge 104/92

Anche se nella cosiddetta "Legge-quadro sull'handicap" (legge 5 febbraio 1992, n. 104) non è impiegato il termine "non vedenti", all'Art. 1.3 viene chiarito che tale legge si applica anche a chi presenta una minorazione sensoriale e tale espressione comprende proprio la disabilità visiva.

Per tale motivo riportiamo qui alcuni comma dell'Art. 24, particolarmente significativi.

24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

"5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. "



Il D.M. 236/89

Con riferimento agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, e sia per gli spazi interni che per quelli esterni a tali edifici, fin dal 1989 è stato emanato un Decreto ministeriale contenente le prescrizioni tecniche minime da seguire per conseguire l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive.

Sono previsti tre gradi di interventi a seconda della destinazione dell'edificio o di parte di esso: quelli più complessi, per assicurare l'accessibilità, e quelli meno importanti che assicurano soltanto la visitabilità o la futura adattabilità del manufatto.

Per comodità del lettore riportiamo qui soltanto le norme specificamente rivolte a tutelare i disabili visivi che sono le meno conosciute e quasi sempre trascurate dai progettisti, dai direttori dei lavori e dai collaudatori.

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

(Estratto delle norme specifiche concernenti i non vedenti e gli ipovedenti) Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente decreto:

A) Per barriere architettoniche si intendono:

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

3.2 L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali; b) le parti comuni.

3.3 Devono inoltre essere accessibili:



a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento.

b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive; gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio , secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.

3.4 Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:

b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba; c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art.5, sono accessibili; d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;

e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.

Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore ai 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta; f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.

g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.

4.1.1 Porte

sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. 4.1.10 Scale

6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti. (Per le specifiche vedi 8.1.10).

4.2.1 Percorsi

Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.

(Per le specifiche vedi 8.2.1).

4.3 Segnaletica

Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere istallati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.

I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili.

Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.

Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.

Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata. In generale, ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

4.5 Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

4.6 Raccordi con la normativa antincendio

Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in "compartimenti antincendio" piuttosto che l'individuazione di "sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro statico" così come definito dal D.M. 30 novembre 1983, recante "termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi" pubblicato su G.U. n. 339 del 12.12.1983 deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi.

8.1.10 Scale

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa. 8.1.12 Ascensore

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille. Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

8.2.1 Percorsi

Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

1.3.4 La legge 41/86 Un'altra norma, ancora precedente, che aveva lo scopo di evitare l'esecuzione di opere in cui fossero presenti delle barriere architettoniche, è quella contenuta nella legge finanziaria 28 febbraio 1986 n. 41. Essa fa riferimento alla regolamentazione contenuta in un D.P.R. del 1978 che è stato poi sostituito dal recente D.P.R. 503/96. Art. 32 comma 20: "Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384 in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono essere altresì erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo Decreto.


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Gruppo di Coordinamento per la mobilità autonoma dei disabili visivi:

Eliminazione delle barriere architettoniche percettive per i disabili visivi (D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e Legge 104/92)


Spesso il mancato rispetto della normativa in oggetto, in particolare di quella per i disabili visivi, è dovuto soprattutto alla non completa conoscenza di essa da parte degli Uffici tecnici, ma anche alla scarsa informazione sulle soluzioni pratiche che devono essere adottate in conformità a quanto si fa in altri Comuni, da Ferrovie dello Stato e da Poste Italiane S.p.A. per le rispettive competenze. Va quindi sottolineata la necessità che, oltre alle barriere fisiche, vengano eliminate anche le barriere percettive o sensoriali, installando le piastrelle o, ancora meglio, incollando le strisce in gomma, contenenti i codici tattili necessari ai non vedenti per "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", così come stabilito dall'Art. 1.2 lettera c) del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503. Ciò riguarda anche i rifacimenti di pavimentazioni all'interno degli edifici pubblici o aperti al pubblico, nei quali è possibile risolvere il problema col semplice incollaggio di apposite bande gommate conformi al linguaggio Loges sul pavimento preesistente. L'obbligatorietà di tali interventi comporta che la loro mancata progettazione e realizzazione produce la responsabilità personale del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento (Art. 24.7 legge 104/92). Inoltre, la mancata installazione dei segnali di "pericolo" e di "pericolo valicabile", in caso di incidente, può essere fonte di responsabilità anche penale. Ciò concerne in particolare gli attraversamenti pedonali e soprattutto gli scivoli doverosamente realizzati per favorire gli spostamenti dei disabili motori; essi infatti, in mancanza della necessaria segnalazione tattile di "pericolo valicabile", costituiscono una grave insidia per l'incolumità dei disabili visivi, i quali possono venirsi a trovare, senza accorgersene, nella carreggiata stradale (v. D.M: 236/1989, Art. 4.2.1 e sentenza 11960, Corte di cassazione, Sez. penale IV, 21/3/2007, secondo cui in caso di incidente, la mancanza di percorsi tattili è causa di responsabilità dell'Amministrazione). Gli interventi necessari concernono in sintesi la segnalazione, mediante gli appositi codici tattili Loges in piastrelle di granito-gres o di gomma speciale anche per esterni, inserite o sovrapposte alla pavimentazione, degli attraversamenti pedonali e dei semafori acustici, delle fermate dei mezzi di trasporto e della direzione da tenere in zone ampie in cui manchino indicazioni di altro tipo idonee a favorire l'orientamento di chi non vede. Anche gli interni di edifici pubblici o aperti al pubblico vanno dotati dei necessari segnali tattili, che guidino il non vedente fino alle varie possibili destinazioni, e delle mappe tattili a rilievo con la codificazione standard. Ciò è particolarmente importante per tutti gli uffici pubblici, gli ambulatori, le scuole e i centri anziani. Non va poi dimenticato l'obbligo di dotare tutti gli impianti semaforici di nuova installazione o di sostituzione, dei dispositivi acustici conformi alla norma C.E.I. 214-7 e omologati dal competente Ministero. La loro attivazione deve avvenire mediante pulsante posto sul palo semaforico, la cui localizzazione da parte dei non vedenti avviene mediante la pista tattile, con l'apposito codice rettilineo, che deve condurre accanto al palo stesso. Tale tipologia di interventi con il linguaggio Loges è stata adottata dal Comune di Roma e già realizzata e in ulteriore continua attuazione in molte migliaia di luoghi, sui marciapiedi e nelle piazze di numerose città, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane, come anche nelle A.S.L., negli Uffici postali e in altri uffici pubblici, anche in Grecia e in altri Paesi. Si sottolinea che per le nuove opere non è ammissibile invocare la scarsità dei fondi per evadere gli obblighi di legge in materia, dato che le piastre tattili vanno calcolate nel costo delle opere stesse, alla pari degli altri materiali necessari. Per la messa a norma delle opere eseguite negli anni passati, i fondi possono essere reperiti sulla base dell'art. 24.10 della legge 104/1992, o utilizzando la percentuale prevista degli oneri di urbanizzazione. Poiché il D.M. 236/1989 impone l'adozione di questi accorgimenti per i non vedenti e gli ipovedenti anche nelle strutture private aperte al pubblico, gli Uffici tecnici sono tenuti a verificare che nei progetti a loro presentati siano inseriti anche tali accorgimenti, prima di rilasciare le relative autorizzazioni e i certificati di agibilità.


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Gruppo di Coordinamento per la mobilità autonoma dei disabili visivi:

Requisiti di un impianto di ascensore ai fini della completa accessibilità per non vedenti ed ipovedenti.

 
Si premette che in linea di massima i disabili visivi che non abbiano altre minorazioni aggiuntive preferiscono utilizzare altri sistemi di spostamento verticale, quali le scale mobili o, per brevi tratti, anche le scale fisse.

 

Conseguentemente, è opportuno che i percorsi tattili conducano sia all’ascensore che alle scale. Affinché un impianto di ascensore sia accessibile autonomamente da parte di un non vedente o di un ipovedente, esso deve presentare i seguenti requisiti:

 - La pulsantiera deve essere contrassegnata con numeri e lettere in braille e in caratteri ingranditi e a rilievo per gli ipovedenti e per i non vedenti che non conoscono il braille.

 - Pur tenendo presenti le esigenze di chi utilizza una sedia a ruote, la parte inferiore della pulsantiera non deve trovarsi al di sotto di 100 cm dal pavimento, dato che altrimenti il cieco dovrebbe piegare le ginocchia per poter utilizzare i polpastrelli.

 - Sono assolutamente da escludersi le pulsantiere con tasti a sfioramento, dato che per individuarli un cieco li attiverebbe tutti.

- Il pulsante esterno deve prenotare la chiamata anche se l’ascensore è in movimento (dato che un cieco non può vedere la luce spia); sarebbe opportuno un beep di conferma dell’avvenuta prenotazione, anche per essere sicuri che l’ascensore sia funzionante.

 - Se i piani sono più di due, deve essere previsto l’annuncio vocale del numero o della denominazione del piano raggiunto, con l’eventuale aggiunta di altre indicazioni sui servizi presenti a quel piano.

 - All’esterno dell’ascensore, in prossimità del pulsante di chiamata e ad un’altezza compresa fra cm 140 e 170, deve essere applicata una targa tattile e visiva che informi sulle destinazioni o sui servizi che si raggiungono ai vari livelli.

 - Tutte le informazioni sopra previste devono essere scritte in braille, in caratteri visivi ingranditi e con contrasto di luminanza rispetto al fondo e in rilievo.

Le lettere a rilievo devono avere uno spessore costante e dimensioni idonee per l’esplorazione aptica, in conformità con la norma UNI 8207 sulla segnaletica grafica per i viaggiatori.

- L’ascensore deve essere raggiungibile per mezzo della pista tattile, altrimenti non può considerarsi accessibile.

 - All’interno della cabina deve essere presente un citofono per comunicazioni di emergenza con il personale di sorveglianza.

 - La cabina deve essere dotata di un’illuminazione adeguata.

 - Nei luoghi nei quali transitano abitualmente stranieri sarebbe auspicabile che le scritte e gli avvisi vocali fossero espressi anche in inglese.

 

- Nei grandi impianti, se possibile, per ragioni di sicurezza, valide per chiunque, ma particolarmente importanti per i disabili visivi, la cabina dovrebbe essere controllata mediante un impianto di televisione a circuito chiuso.

 

 
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Criteri generali per l’eliminazione delle barriere percettive nelle strutture ospedaliere (D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e Legge 104/92, Art. 24.7)

Premesso che:

- la normativa vigente impone l’eliminazione delle barriere architettoniche e percettive negli edifici pubblici o aperti al pubblico (Art. 1.2.c D.P.R. 503/96);

- oltre a garantire l’accessibilità ai pazienti disabili o ai possibili visitatori disabili, lo stesso diritto compete ai dipendenti disabili (fisioterapisti, centralinisti, ecc.);

- anche episodicamente, parti di tali edifici possono essere destinate ad ospitare convegni o conferenze, cui possono prendere parte persone disabili;

Allo scopo di uniformare gli interventi di messa a norma degli edifici ospedalieri, si ritengono necessari in via generale i seguenti interventi, salvo accertamenti specifici relativi alle singole strutture e salvo le diverse competenze derivanti dalle diverse proprietà dei suoli:

- Segnali tattili che facilitino il percorso tra la fermata dei mezzi pubblici di trasporto e l’ingresso della struttura.

- Sonorizzazione dell’eventuale semaforo pedonale presente in prossimità dell’ingresso della struttura.

- Sbarramento sul marciapiede esterno con le apposite piastrelle in granito-grès di “percorso rettilineo” per segnalare l’ingresso medesimo;

- Percorso tattile che congiunga l’eventuale cancello d’ingresso con la porta dell’edificio vero e proprio.

- Almeno una mappa tattile per ogni piano dell’edificio; ogni mappa dovrà indicare i luoghi di uso comune, come sotto indicati, e la posizione dell’eventuale uscita di emergenza.

- Percorso tattile che congiunga la porta d’ingresso con tutti i corpi scale e gli ascensori dell’edificio.

- Gli ascensori devono possedere i requisiti di accessibilità indicati nello specifico documento.

- Percorso tattile che raggiunga le stanze destinate agli uffici, agli ambulatori e ai vari reparti, qualora non siano presenti efficaci guide naturali; in quest'ultimo caso (ad esempio un corridoio stretto e privo di ostacoli lungo i muri) uno sbarramento di piastrelle con i canaletti del codice rettilineo deve indicare la porta di ingresso nei vari locali.

- Segnali di pericolo valicabile in cima alle scale e di attenzione/servizio alla base delle medesime, anche se non comprese in un percorso tattile (Art. 7.1 D.P.R. 503/96).

- Segnali per l’individuazione dei servizi igienici.

- Piccola mappa tattile all’esterno dei servizi igienici H, con la disposizione interna dei sanitari.

- Percorso tattile per raggiungere il locale ove è collocato il centralino telefonico.

- Percorso tattile per raggiungere l'uscita di emergenza o il luogo statico sicuro (utile anche per le persone normodotate in situazioni emergenziali di scarsa visibilità).

- Segnalazione a terra, mediante gli appositi codici tattili, degli altri apparecchi di servizio eventualmente presenti all'interno dell'edificio (telefoni pubblici, macchine distributrici di bevande, ecc.).

- Cartellini con scritte in braille e a grandi lettere in rilievo, da apporre accanto o sulla porta dei locali; tali cartellini dovranno:

a) riportare la destinazione della stanza sulla cui porta sono collocati;

b) essere posizionati ad un'altezza da terra compresa fra cm 120 e 140.

- Scelta delle soluzioni di illuminotecnica e dei colori delle pareti e degli arredi in funzione delle esigenze di sufficiente contrasto di luminanza proprie delle persone ipovedenti.



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Gruppo di Coordinamento per la mobilità autonoma dei disabili visivi:

 

Criteri generali per l’eliminazione delle barriere percettive negli edifici scolastici (D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e Legge 104/92)

Premesso che:

- la normativa vigente impone l’eliminazione delle barriere architettoniche e percettive negli edifici pubblici o aperti al pubblico a prescindere dal fatto che attualmente in essi siano presenti persone con disabilità;

- oltre alla possibilità di presenza attuale o futura di allievi disabili, è necessario tener presente la possibilità che in tali edifici debbano accedere insegnanti disabili o genitori disabili;

- anche episodicamente, tali edifici possono essere destinati ad ospitare riunioni, assemblee o conferenze, cui possono prendere parte persone disabili; allo scopo di uniformare gli interventi di messa a norma negli edifici scolastici di competenza del Comune, si ritengono necessari in via generale i seguenti interventi:

- sonorizzazione dell’eventuale semaforo pedonale presente in prossimità dell’ingresso della scuola;

- sbarramento sul marciapiede esterno con le apposite piastrelle in granito-grés del codice di percorso rettilineo del linguaggio LOGES per segnalare l’ingresso medesimo;

- percorso tattile sul pavimento che congiunga l’eventuale cancello d’ingresso con la porta dell’edificio scolastico vero e proprio;

- almeno una mappa tattile per ogni piano dell’edificio; ogni mappa dovrà indicare i luoghi di uso comune, come sotto indicati, e la posizione dell’eventuale uscita di emergenza;

- percorso tattile che congiunga la porta d’ingresso con tutti i corpi scale e gli ascensori dell’edificio;

- percorso tattile che raggiunga le stanze destinate agli uffici e a servizi comuni (presidenza, segreteria, aula informatica, palestra, spogliatoi, ecc.), qualora queste non siano raggiungibili per mezzo di affidabili guide naturali;

- segnali di pericolo valicabile in cima alle scale e di servizio alla base delle medesime, anche se non comprese in un percorso tattile (Art. 7.1 D.P.R. 503/96);

- segnali per l’individuazione dei servizi igienici;

- piccola mappa tattile all’esterno dei servizi igienici;

- percorso tattile per raggiungere l’uscita di emergenza o il luogo statico sicuro (utile anche per le persone normodotate in situazioni emergenziali di scarsa visibilità);

- segnalazione a terra, mediante gli appositi codici tattili, sempre del linguaggio LOGES, degli altri apparecchi di servizio eventualmente presenti all’interno dell’edificio (telefono pubblico, macchine distributrici di bevande, ecc.);

- cartellini con scritte in braille ed in large print, da apporre sulla porta dei locali di uso comune, come sopra individuati; tali cartellini dovranno:

a) riportare il nome della stanza sulla cui porta sono affissi;

b) essere posizionati ad un’altezza da terra compresa fra cm 120 e 140;

- scelta delle soluzioni di illuminotecnica e dei colori delle pareti e degli arredi in funzione delle esigenze di persone ipovedenti, su indicazione di esperti in materia.


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Requisiti dei dispositivi acustici per non vedenti collegati agli impianti semaforici.

A norma dell’Art. 6.4 del D.P.R. 24 luglio 1996 n.503, tutti gli impianti semaforici nuovi o di sostituzione devono essere dotati di segnalatori acustici. Circa le modalità realizzative, il Sottocomitato C.E.I., con la partecipazione di esponenti delle Associazioni di non vedenti, ha elaborato la norma 214-7, destinata ad uniformare le caratteristiche tecniche e funzionali dei semafori acustici, stabilendo, fra l’altro, le seguenti regole:

a) Sono da adottare sistemi che non emettono segnali sonori in continuazione, ma solo su richiesta, onde evitare di aggravare l’inquinamento acustico. Sono infatti numerosissimi i casi di disattivazione a seguito delle proteste dei residenti o di danneggiamento doloso del segnalatore acustico quando questo è a funzionamento continuo. D'altra parte gli unici dispositivi omologati dal competente Ministero rispettano tale requisito.

b) Il palo semaforico deve essere dotato di un pulsante di richiesta della segnalazione acustica, alla cui pressione deve corrispondere un “beep” di conferma.

c) E’ opportuno che il pulsante non sporga rispetto al palo o alla scatola in cui è contenuto l’apparecchio, per rendere più difficili eventuali atti vandalici, e che sia il più possibile mimetizzato per evitare che venga attivato per sbaglio o per gioco; esso deve anzi essere posto nella faccia inferiore della scatola, differenziandone la superficie rispetto all’intorno con apposita puntinatura.

d) Per consentire ai disabili visivi di individuare la posizione del semaforo e del relativo pulsante, il marciapiede va sbarrato con una striscia di piastrelle in granito-grès del linguaggio tattile LOGES, recante i canaletti-guida, che conduca accanto al palo semaforico, sul lato di questo più prossimo al pulsante di attivazione, a una distanza di circa 40 cm dal medesimo. Naturalmente la scatola di comando del segnalatore acustico deve essere posta sul lato del palo che consente di effettuare l’attraversamento all’interno della zona zebrata.

e) Se si tratta di un impianto semaforico con prenotazione del verde, il pulsante destinato a tale scopo per i normovedenti va collocato su un fianco del contenitore, quello opposto al lato di contatto con il palo semaforico, mentre il pulsante per i non vedenti va posto nella faccia inferiore del contenitore e in questo caso deve avere la doppia funzione di prenotazione del verde e del suono.

f) Sarebbe opportuno che sulla piastra che supporta il pulsante fosse riprodotta in rilievo una freccia indicante la direzione dell’attraversamento, sopra la quale fosse scritto in caratteri braille e in caratteri ingranditi e in rilievo (per gli ipovedenti) il nome della via o piazza che si raggiunge effettuando l’attraversamento. Ciò costituirebbe una indicazione utile anche per tutti i cittadini e soprattutto per i turisti.

g) Il tono impiegato deve essere ad 800 hertz e trillato per renderlo meglio distinguibile da altri suoni provenienti dal traffico veicolare e si deve adeguare automaticamente al rumore di fondo, superandolo almeno di 5/10 dB.

h) Per migliorare le possibilità di discriminazione fra il segnale emesso dal palo semaforico di partenza rispetto a quello emesso dal palo di arrivo e agevolare l’orientamento del non vedente, i due segnali devono essere opportunamente sfasati.

i) Non deve essere ammessa l’attivazione del sistema in via esclusiva mediante telecomando o altro sistema che limiti l’accesso ai soli possessori di un qualunque strumento esterno; ciò può essere consentito solo in aggiunta e mai in sostituzione dell’attivazione a pulsante. Altrimenti i non vedenti che non fossero muniti di telecomando, ad esempio perché provenienti da altre città o semplicemente perché esso ha cessato improvvisamente di funzionare, non potrebbero utilizzare il semaforo. Lo stesso dicasi per le persone anziane con deficit visivo e per coloro che presentano disturbi della sfera attentiva.

l) L’impiego di voci sintetizzate con messaggi informativi risulta sicuramente utile in aggiunta alle segnalazioni acustiche sopra indicate e stabilite dal Codice della Strada; è comunque opportuno ridurre al minimo indispensabile la durata dei messaggi vocali.


Pagina aggiornata il 12 Luglio 2007
 

   
   

Legge n.138 del 3 aprile 2001

Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici

Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2000

Individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente

Legge n.68 del 12 marzo 1999

Norme per il diritto al lavoro dei disabili
(Anche conosciuta come legge sul collocamento obbligatorio)

Legge n.284 del 28 agosto 1997

Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati
D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

Legge n.104 del 5 febbraio 1992

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Legge n.381 dell'8 novembre 1991

Disciplina delle cooperative sociali

Legge n.266 dell'11 agosto 1991

Legge-quadro sul volontariato
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Legge n.266 dell'11 agosto 1991

Legge-quadro sul volontariato

 

Legge n.381 dell'8 novembre 1991

Disciplina delle cooperative sociali

 

Legge n.104 del 5 febbraio 1992

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

 

D.P.R. n.503 del 24 luglio 1996

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

 

Legge n.284 del 28 agosto 1997

Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati

 

Legge n.68 del 12 marzo 1999

Norme per il diritto al lavoro dei disabili
(Anche conosciuta come legge sul collocamento obbligatorio)

 

Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2000

Individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente

 

Legge n.138 del 3 aprile 2001

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